Per tutelare l’ambiente, la Regione Lombardia ha emanato alcune leggi che ogni cittadino, lombardo o non, è tenuto a rispettare. Qui di seguito riportiamo un sunto di queste leggi.
La Legge Regionale (L. R.) n. 9/1977 prevede, tra l’altro: “…chiunque intenda effettuare il taglio del bosco, di filari o alberi isolati, deve inoltrare preventiva richiesta al Presidente del Consorzio Parco ed entro 60 giorni, potrà essere effettuato un sopralluogo da parte del personale del Parco che indicherà quale tipo di intervento eseguire e quali esemplari salvaguardare…”.
La L.R. n. 31/1989 disciplina la raccolta dei funghi epigei. E’ possibile raccogliere funghi solo nei giorni pari e tutti i sabato, dall’alba al tramonto, per non più di 2 kg./persona e, vanno trasportati dentro cestini rigidi ed aerati. E’ vietato l’uso di rastrelli e uncini, e il trasporto in sacchetti di plastica.
La L.R. n. 80/89 vieta ai mezzi motorizzati l’attraversamento di boschi e prati.
La L.R. n.51/75 vieta le opere di edificazione a meno di 100 metri dalle sponde dei laghi, dei fiumi e dei canali.
La L.R. 33/77 vieta il deposito o l’immissione di rifiuti nelle acque e sulle rive di laghi, fiumi, canali per una fascia di 100 metri dal limite del demanio.
Sempre questa legge vieta l’asportazione, il trasporto, la commercializzazione della cotica erbosa e dello strato superficiale dei terreni; prevede anche un limite alla raccolta di ogni specie di fiore in massimo di 6 esemplari per raccoglitore, fatta eccezione delle specie protette, delle quali è assolutamente vietata la raccolta; vieta altresì la cattura, dall’1 marzo al 30 settembre, delle lumache del genere Helix con un massimo di 2 kg. al giorno nel resto dell’anno.
La stessa legge vieta la raccolta, la distruzione, l’uccisione delle uova e dei girini delle altre specie e dei rospi del genere Bufo, dei quale è vietato anche la cattura e il commercio degli adulti.